A partire dal 1’ gennaio 2025, la Legge di Bilancio 2025 introduce l’obbligo della registrazione di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale per gli amministratori di società. SANZIONI AMMINISTRATIVE per chi ne è sprovvisto.
Non basta quindi più un indirizzo PEC per l’azienda: l’amministratore ne deve avere uno proprio.
L’adempimento mira a garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la Pubblica Amministrazione.
Articolo 1 comma 860 della Legge di Bilancio, 12 marzo 2025:
- Le imprese già costituite prima del 1° gennaio 2025 dovranno adeguarsi entro il 30 giugno 2025.
- Le nuove imprese, o quelle che presentano la domanda di iscrizione nel registro delle imprese dopo il 1° gennaio 2025, dovranno indicare la PEC degli amministratori al momento dell’iscrizione.
- Nel caso di nuove costituzioni, la PEC degli amministratori potrà coincidere con quella del domicilio digitale della società, se indicato nell’apposito modello.
L’omissione dell’indirizzo PEC impedisce il completamento dell’iter amministrativo delle domande di iscrizione o delle nomine degli amministratori. La Camera di Commercio, una volta rilevata l’omissione, sospenderà il procedimento e concederà un termine di massimo 30 giorni per correggere la situazione, al termine del quale, in caso di mancato adeguamento, la domanda sarà respinta.
Inoltre, la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC degli amministratori entro la data fissata dalla normativa, può avere come conseguenza una SANZIONE AMMINISTRATIVA compresa tra 103 a 1.032 euro.
Soggetti obbligati
L’obbligo si applica a tutte le forme societarie, siano esse società di persone o di capitali, secondo le quali può svolgersi un’attività imprenditoriale. Sono ricomprese, a determinate condizioni, le Reti di imprese.
Gli amministratori a capo di più società hanno la facoltà di specificare e utilizzare lo stesso indirizzo PEC personale, condividendolo tra le varie imprese gestite.
Soggetti esclusi
Alla luce dell’attività sociale, volta alla disciplina o allo svolgimento di determinate fasi delle imprese appartenenti agli imprenditori istituenti si esclude dall’obbligo le forme societarie alle quali non è consentito intraprendere attività commerciali, come: le società semplici (con la sola eccezione delle società semplici che esercitino l’attività agricola); le società di mutuo soccorso; i consorzi, anche con attività esterna, nonché le società consortili.
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